Come fare per


TUTELA DELLA PERSONA - INABILITAZIONE E CURATELA (Dati in fase di aggiornamento)
Scheda aggiornata al 12/03/2015

DOVE

Ufficio: Cancelleria Civile e Volontaria Giurisdizione Piano: Secondo

Tribunale di Asti Sede Via Govone, 9

Orari: dal lun al ven dalle 8,30 alle 12,00. Martedì dalle 15,00 alle 17,00

Per informazioni: tel 0141/388427 - 388445

E-mail: tutele.tribunale.asti@giustizia.it

 


COS'E'

L'Ordinamento Giuridico Italiano prevede per le  persone incapaci di provvedere ai propri interessi o impossibilitati, anche soltanto parzialmente o temporaneamente a farvi fronte, tre misure di protezione: tutela, curatela e amministrazione di sostegno. La creazione di questi istituti, infatti, mira ad assicurare la rappresentanza giuridica di soggetti particolarmente deboli, come i minori e gli incapaci, avendo riguardo sia agli aspetti patrimoniali che a quelli non patrimoniali.

In partcolare, la Curatela è un istituto previsto a salvaguardia di:

  • il minore che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, e che sia stato ammesso dal tribunale a contrarre matrimonio (cd minore emancipato);
  • l'inabilitato ossia la persona parzialmente incapace, in stato di cd incapacità relativa.

Al termine del procedimento di concessione dell'emancipazione o del procedimento denominato di inabilitazione, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria, il cancelliere dell'Autorità Giudiziaria che ha pronunziato il provvedimento di emancipazione o la sentenza di inabilitazione, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria, deve trasmetterne copia al Giudice Tutelare per la nomina di un Curatore.

 L'inabilitazione è pronunciata, con sentenza, dal Tribunale, in composizione collegiale, nei confronti dell'infermo di mente che si trovi in uno stato di incapacià non talmente grave da far luogo all'interdizione.

Sono anche cause di inabilitazione:

  • la prodigalità;
  • l'abuso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, che possano causare un grave pregiudizio economico al soggetto o alla sua famiglia ;
  • il sordomutismo o la cecità sin dalla nacsita qualora sia mancata un'istruzione sufficiente (la quale implica che il sordomuto o il cieco abbiano acquisito quell'esperienza del mondo esterno che le persone normali acquistano in maniera naturale e spontanea).

CHI

La domanda di inabilitazione, per la quale è necessaria l'assistenza di un legale, va presentata al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'incapace e può essere proposta da:

  • coniuge;
  • parenti entro il quarto grado;
  • affini entro il secondo grado.

Può essere avanzata anche dal Pubblico Ministero.

Il Curatore è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto, preferibilmente, tra il coniuge maggiore di età che non sia superato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata. 

 


COME

Nel corso del giudizio per Inabilitazione, il giudice istruttore, designato dal Presidente del Tribunale, procede all'esame dell'inabilitando con la presenza del pubblico ministero e, eventualmemte, anche di un consulente tecnico, recandosi al domicilio dell'incapace se questo fosse impedito. Dopo l'esame, il giudice istruttore, se lo ritiene opportuno, può nominare un Curatore Provvisorio.

All'infuori dei casi in cui al legge indica chi debba essere il curatore, è il Giudice Tutelare che procede alla sua nomina.

L'Assistenza

Dopo la sentenza di inabilitazione, alla persona inabilitata viene nominato dal Giudice Tutelare un curatore definitivo, il quale interviene, in tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ad integrare la volontà dell'incapace. E' questa la differenza principale rispetto all'interdizione, perchè contrariamente al tutore, il curatore non  si sotituisce all'incapace, ma lo assiste.

Il Curatore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'uffico con fedeltà e diligenza.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 6/2004, istitutiva della figura dell'Amministratore di Sostegno, solo per pochi casi particolari si procede ad Inabilitazione, mentre, per tutte le situazioni sopra elencate è sufficiente attivare la procedura dell'Amministratore di Sostegno davanti al Giudice Tutelare.

Il Giudice Tutelare vigila per riconoscere se la causa dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero ai fini di una revoca.


COSTI

  • Contributo:
  • Diritti:

LEGGI E REGOLAMENTI

Normativa di riferimento: artt 392 e segg.,art 424 cod civ.;artt. 712 e segg. cpc.