Come fare per


TUTELA PERSONA E MINORI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE PER L'ESPATRIO

DOVE

Ufficio: Cancelleria Civile - Volontaria Giurisdizione e Tutele. Piano: Secondo

Tribunale di Asti sede Via Govone, 9

Orari: dal lun al ven: dalle 8,30 alle 12,00; mart: dalle 15,00 alle 17,00

Informazioni: tel 0141/388427 - 388445

e-mail: tutele.tribunale.asti@giustizia.it

 


COS'E'

L'autorizzazione  è necessaria per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto in favore di:

  • genitore di figli minori al quale manchi l'assenso dell'altro genitore 8filiazione legittima o naturale, genitori coniugati, separati o divorziati);
  • minore quando manchi l'assenso di uno o di entrambi i genitori;
  • persone sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso di chi la esercita. L'autorizzazione non è necessaria se il genitore è titolare esclusivo della potestà sul figlio.

CHI PUO' RICHIEDERLA

Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore che manca dell'assenso dell'altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell'assenso di colui che la esercita.

Se il minore è affidato ai Servizi Sociali del comune, l'istanza per il rilascio del passaporto è  formulta dai Servizi Sociali o, per delega, i genitori "affidatari". se la procedura di affido è in corso l'autorizzazione per il singolo viaggio del minore di 14 anni è rilasciata dal Tribunale dei Minorenni.

 

 


CHI PUO' RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE

E' competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.

Il Giudice Tutelare di norma fissa un'udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell'altro genitore, salvo che quest'ultimo sia irreperibile.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'interessato deve consegnarne copia alla Questura che rilascerà il passaporto.


COME

Per mezzo di domanda in carta semplice allegando:

  • sentenza di separazione o di divorzio;
  • certificazione attestante l'eventuale irreperibilità dell'altro genitore;

COSTI

 Contributo Unificato: Esente se l'autorizzazione viene  richiesta nell'esclusivo interesse  del minore.

Contributo unificato:


LEGGI E REGOLAMENTI

Normativa di riferimento: Legge n.1185 del 21 novembre 1967

                                          art 3, legge n. 1185/1967, come modificato dalla legge n. 3 del

                                           16 gennaio 2003.