Come fare per


OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC

A chi rivolgersi

Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

Ubicazione: Via Govone n. 9, Asti
Orario al pubblico:

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, con prosecuzione fino alle ore 13:00 unicamente per il deposito degli atti in scadenza;

Il sabato solo per atti in scadenza.

 

Telefono:
  • 0141/388434 (Funzionario)
  • 0141/388444
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Sig.ra Giuseppina Sileo (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Responsabile
    • Dott.ssa Jennifer La Rosa (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Responsabile
    • Dott. Antonino Zampaglione (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Responsabile
    • Sig.ra Anna Quaglia (Ausiliario)
      Incarico: Addetto

    COS'E'

    L'opposizione all'esecuzione è disciplinata dagli articoli 615 e 616 del codice di procedura civile e ha ad oggetto la contestazione della ragione d'essere dell'esecuzione, ossia il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione

    L'opposizione all'esecuzione può essere proposta con citazione per opposizione a precetto (se l'esecuzione non è ancora iniziata) sia con ricorso al giudice dell'esecuzione (se l'esecuzione è già iniziata, art. 615, II comma cpc).

    L'opposizione all'esecuzione è però inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione.


    NORMATIVA

    Art. 615 Codice di Procedura Civile


    CHI PUO' CHIEDERLA

    Sono legittimati a proporre opposizione tutti coloro che in concreto subiscono l'esecuzione, anche quando la veste di debitore non risulta direttamente dal titolo esecutivo.

    Sono, invece, legittimati passivi dell'azione di opposizione (convenuti) il creditore procedente e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo.


    DOVE

    Il deposito delle opposizioni da parte del debitore esecutato ex artt. 615 e 617, 2 comma c.p.c. e del terzo ex art. 619 c.p.c., nella fase cautelare di sospensione dinanzi al Giudice della Esecuzione avviene con diverse modalità a seconda che il creditore procedente abbia provveduto o meno alla iscrizione a ruolo, nei termini di legge, della procedura esecutiva.

    Se il creditore ha iscritto a ruolo il pignoramento, il debitore o il terzo dovranno depositare, esclusivamente per via telematica, nel fascicolo della procedura esecutiva, il ricorso in opposizione in pdf nativo come atto principale, la procura e tutti i documenti che offre in comunicazione utilizzando come voce del proprio redattore:

    • OpposizioneAttiEsecutivi”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (EX ART. 617,c omma 2, cpc);
    • OpposizioneAllaEsecuzione”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE (EX ART. 615 co.2 cpc);
    • OpposizioneDiTerzi”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE DI TERZI (EX ART. 619 co. 2cpc);

    Diversa è l’ipotesi in cui il creditore non abbia ancora iscritto a ruolo il pignoramento ed il debitore debba depositare un ricorso in opposizione soggetto al termine decadenziale di venti giorni dalla notifica del pignoramento e, quindi, ad un termine inferiore a quello nel concreto a disposizione del creditore per l’iscrizione a ruolo.

    In questo caso, l’art. 159 ter Disp. Att. c.p.c. , introdotto con l’art. 14 DL 83/2015, conv. in L. 132/2015, ha previsto che l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva possa avvenire anche da parte di soggetti diversi dal creditore . A far data dal 02.01.2016 il deposito della nota di iscrizione a ruolo può avvenire telematicamente, per cui il debitore o il terzo potranno depositare l’opposizione con gli schemi degli atti introduttivi (1 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza del debitore; 2 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza di terzi; 3 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza del terzo pignorato)  mettendo come atto principale il ricorso in opposizione e come allegati la procura e tutti i documenti che offrono in comunicazione, sia utilizzando la voce allegato semplice sia mettendoli al posto degli allegati previsti come obbligatori. (Titolo esecutivo, precetto ecc.)


    COME SI SVOLGE

    Le opposizioni ex art. 615 c.p.c II comma si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto). Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.


    COSTI

    In caso di opposizioni incidentali in esecuzioni pendenti il C.U. è esente (verrà poi pagato nella fase di merito in base al valore della causa). Nell’ipotesi di opposizioni presentate ex art. 159 ter Disp. Att. c.p.c.  dev’essere versato il C.U. dovuto a secondo della tipologia di esecuzione, più € 27,00 a titolo di anticipazioni forfettarie.