Come fare per


RIABILITAZIONE PROTESTI

A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Ubicazione: Via Govone n. 9, Asti
Orario al pubblico:

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, con prosecuzione fino alle ore 13:30 unicamente per il deposito degli atti in scadenza;

Il sabato solo per atti in scadenza e per turno TSO.

 

Telefono:
  • 0141/388427
  • 0141/388425
  • 0141/388445
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Marilena Sismonda (Direttore)
      Incarico: Direttore
      Telefono: 0141/388433;
    • Dott.ssa Lucia Maria Paola Travagliato (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Responsabile
    • Sig.ra Paola Nicoletta Ghignone (Operatore Giudiziario)
      Incarico: Addetto
    • Sig.ra Annalisa Conti (Ausiliario)
      Incarico: Addetto

    VADEMECUM

    COS'È

    La riabilitazione è un provvedimento emanato su istanza del debitore, a condizione che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato, e che consente la cancellazione del protesto  dal registro informatico tenuto dalla Camera di commercio.

     

    NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    Art. 17 legge n. 108/1996, come modificato dall’art. 3 legge 235/2000 e dall’art. 1 comma 4 Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dal D.lgs 149/22 come modif dalla legge 197 del 2022.

     

    CHI PUO' RICHIEDERLO

    Ogni persona fisica o giuridica residente nel circondario del Tribunale di Asti che abbia subìto il protesto di un assegno o di una cambiale.

     

    REQUISITI

    La riabilitazione è subordinata alle seguenti condizioni: 

    1. che il protestato abbia adempiuto all’obbligazione per cui è stato protestato, ovvero siano stati pagati l'importo indicato sul titolo protestato, le spese del protesto, gli interessi legali e la penale;
    2. che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data del protesto senza che siano intervenuti ulteriori protesti;

    L'assistenza di un difensore è facoltativa.

    Non è ammissibile la richiesta di riabilitazione parziale o riferita solo ad alcuni titoli.

     

    DOVE SI RICHIEDE / COMPETENZA

    Tribunale Ordinario di Asti

    V. Govone n. 9 – 14100 ASTI

    Cancelleria Volontaria Giurisdizione

     

    In alternativa:

    Notaio, ai sensi dell’art. 17, legge n. 108/1996, come modificato dall’art. 23 d.lgs. 149/2022 (cd. “Riforma Cartabia”).

     

    COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

    Per ottenere la riabilitazione da protesto di assegni e cambiali elevati negli ultimi cinque anni (ex art. 4 l. 235/2000) è necessario presentare i seguenti documenti:

    Se è una cambiale

    • originale della cambiale con foglio di protesto;
    • dichiarazione del creditore dell'avvenuto pagamento del capitale e delle spese, con firma autenticata.

    Se è un assegno:

    • l’originale dell’assegno o la sua copia informatica, in quanto questa sostituisce ad ogni effetto di legge l’originale se la sua conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, compreso il foglio di levata del protesto;
    • la dichiarazione del creditore di ricevuta del pagamento (del capitale più interessi, spese e penale - art. 8 legge 386/1990) con firma autenticata;
    • se il creditore non fosse reperibile: l’attestazione di un deposito vincolato al portatore dell’assegno, per capitale interessi spese, effettuato presso un istituto di credito (art. 8 legge 386/1990);

    in entrambi i casi:

    • istanza di riabilitazione, in cui il ricorrente deve qualificarsi compiutamente nel ricorso, indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza attuale;
    • copia del documento d’identità in corso di validità, del codice fiscale del soggetto protestato, copia del documento del delegato che firma l'istanza. Se l’istanza è presentata in Cancelleria da un delegato, la firma del richiedente la riabilitazione, apposta in calce all’istanza, deve essere autenticata;
    • in caso di persona giuridica occorre allegare altresì la visura camerale aggiornata della società che attesti il potere di firma dell’istante. In questo caso l’istanza dovrà essere presentata dal legale rappresentante con indicazione della carica che gli conferisce il potere (es. amministratore unico, socio amministratore etc.) oppure da un incaricato munito di procura;
    • in caso di smarrimento del titolo protestato e di indisponibilità di copia dello stesso è necessario produrre denuncia di smarrimento o dichiarazione di smarrimento redatta ai sensi dell’art. 38, 47 e 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e allegare la copia dello stesso titolo unitamente all’attestazione dell’ufficiale (notaio o ufficiale giudiziario) che ha levato il protesto da cui risultino i dati del titolo protestato e il beneficiario del titolo;
    • visura camerale dei protesti (da richiedersi esclusivamente presso la CCIAA competente) con data non anteriore a una settimana precedente al deposito dell’istanza;
    • dichiarazione del beneficiario del titolo (da produrre in originale con firma autenticata) il quale si qualifica compiutamente (generalità complete; in caso di società o ente, esatta e completa ragione o denominazione, con indicazione delle generalità della persona fisica di chi firma quale legale rappresentante, Visura camerale aggiornata della società creditrice dalla quale risulti la legittimazione del dichiarante) e dichiara di aver ricevuto il pagamento, comprensivo delle spese di protesto, degli interessi e della penale del 10%, con la specifica indicazione del titolo, della data del protesto, dell’importo del titolo stesso, della propria qualità di beneficiario diretto o giratario, delle generalità della persona che ha effettuato il pagamento (deve apparire ben chiara e certa la riferibilità del pagamento allo specifico assegno o alla specifica cambiale, quale risultante dal bollettino dei protesti

     

    COME SI SVOLGE

    Il provvedimento di riabilitazione è accordato con decreto del Presidente del Tribunale o di un suo delegato e viene pubblicato nel Bollettino dei protesti bancari ed è opponibile da chiunque vi abbia interesse.

    In caso di diniego della riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto. L’opposizione è disciplinata dall’art. 13 del D.lvo 1.9.2011 n. 150.

     

    COSTI

    Pagamento telematico mediante PagoPA

    Contributo unificato di € 98,00

    Diritti di cancelleria € 27,00

     

    AVVERTENZE:

    Ove sussistano tutte le condizioni, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio.