Come fare per


LODO ARBITRALE

A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Ubicazione: Via Govone n. 9, Asti
Orario al pubblico:

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, con prosecuzione fino alle ore 13:00 unicamente per il deposito degli atti di assoluta urgenza.

Il sabato solo per atti di assoluta urgenza (turno TSO).

 

Telefono:
  • 0141/388436 (Responsabile)
  • 0141/388438 (Addetto all'Ufficio del Processo)
  • 0141/388427 (Operatore)
  • 0141/388486 (Ausiliario)
  • Note:

    Orario accesso telefonico al pubblico: 8:30 - 13:00

    Per procedure relative all'esecutività dei lodi arbitrali, riabilitazioni da protesto e procedure di ammortamento titoli, rivolgersi al Funzionario, Dott. Sabatino Madonna 0141-388581

    Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Oriana Gatta (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Responsabile
      Telefono: 0141/388436;
    • Dott.ssa Ilenia Rocca (Addetto all'Ufficio del Processo)
      Incarico: Addetto
      Telefono: 0141/388438;
    • Sig.ra Paola Nicoletta Ghignone (Operatore Giudiziario)
      Incarico: Addetto
      Telefono: 0141/388427;
    • Sig.ra Annalisa Conti (Ausiliario)
      Incarico: Addetto
      Telefono: 0141/388486;

    CHE COS’È

    È una procedura di risoluzione delle controversie non in sede giurisdizionale nel quale uno (arbitro unico) o più soggetti arbitrali (collegio arbitrale) definiscono una lite su mandato delle parti adottando una decisione: il lodo arbitrale.

    Si può fare ricorso all'arbitrato, all'insorgere della controversia, se preventivamente è stata inserita nel contratto un'apposita clausola scritta, detta clausola compromissoria, che delega la risoluzione della lite. In assenza della clausola compromissoria, si può far ricorso all'arbitrato attraverso la stipula di un accordo scritto - l'atto di compromesso.

    Le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto da leggi o contratti collettivi.
    Il termine massimo per pronunciare il lodo, nel caso in cui le parti non abbiano stabilito diversamente, è di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina degli arbitri. Ex art 820 cpc.

    Gli arbitri nominati dal Presidente del Tribunale o dalla Camera Arbitrale vengono scelti da un elenco - l'albo arbitri - nel quale sono iscritte persone particolarmente esperte in materie giuridiche, economiche e tecniche, selezionate anche attraverso gli ordini e i collegi professionali, che hanno svolto un corso di formazione sull'arbitrato e le sue tecniche procedurali.

    Il lodo obbliga anche quelle parti che sono rimaste assenti dal procedimento, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi.

    Il lodo ha la stessa efficacia “di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”, sin dalla data dell’ultima sottoscrizione.


    DEPOSITO DEL LODO E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

    Ex art 825 cpc, la parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica può richiedere al giudice che il lodo venga dichiarato esecutivo, depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, presso il tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, a registrazione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

     Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d'Appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

    La competenza a decidere sull’esecutorietà del lodo appartiene al Tribunale del luogo in cui ha sede l’arbitrato.


    COME SI PROCEDE PER L’EXEQUATUR

    La parte interessata a fare eseguire il lodo propone istanza depositandola presso la Cancelleria V.G. del Tribunale nel cui Circondario vi è la sede dell'arbitrato, presentando, ai sensi dell’art. 825 c.p.c.:

    • L’originale o copia conforme del lodo in bollo,
    • il contratto contenente la clausola compromissoria (atto di data antecedente il lodo da cui risulti la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le loro controversie) in originale o copia conforme,
    • gli atti (anche in copia informe) relativi alle designazioni degli arbitri e la comunicazione alle parti degli stessi (art 810 c.p.c.);
    • indicazione (oltre all’eventuale domicilio eletto) della residenza delle parti e dei rispettivi difensori nella procedura arbitrale;
    • attestazione della comunicazione del lodo alle parti ex art. 824 cpc;
    • pagamento telematico del contributo unificato euro 98,00 e dei diritti forfettizzati per la notifica euro 27.00;

    Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma. 3.

    Il Decreto di esecutività verrà trasmesso ANCHE all’Ufficio del Registro, a cura della cancelleria, per il pagamento dell’imposta di registro.