È una procedura di risoluzione delle controversie non in sede giurisdizionale nel quale uno (arbitro unico) o più soggetti arbitrali (collegio arbitrale) definiscono una lite su mandato delle parti adottando una decisione: il lodo arbitrale.
Si può fare ricorso all'arbitrato, all'insorgere della controversia, se preventivamente è stata inserita nel contratto un'apposita clausola scritta, detta clausola compromissoria, che delega la risoluzione della lite. In assenza della clausola compromissoria, si può far ricorso all'arbitrato attraverso la stipula di un accordo scritto - l'atto di compromesso.
Le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto da leggi o contratti collettivi.
Il termine massimo per pronunciare il lodo, nel caso in cui le parti non abbiano stabilito diversamente, è di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina degli arbitri. Ex art 820 cpc.
Gli arbitri nominati dal Presidente del Tribunale o dalla Camera Arbitrale vengono scelti da un elenco - l'albo arbitri - nel quale sono iscritte persone particolarmente esperte in materie giuridiche, economiche e tecniche, selezionate anche attraverso gli ordini e i collegi professionali, che hanno svolto un corso di formazione sull'arbitrato e le sue tecniche procedurali.
Il lodo obbliga anche quelle parti che sono rimaste assenti dal procedimento, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi.
Il lodo ha la stessa efficacia “di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”, sin dalla data dell’ultima sottoscrizione.